Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 148, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di catalogazione di libri di una biblioteca non può beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 22), D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l’Agenzia, l’art. 10, n. 22), D.P.R. 633/1972, esenta dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni proprie delle biblioteche considerate nel loro complesso, in quanto solamente nel loro insieme risultano funzionali all’erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata la biblioteca.
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che il servizio di catalogazione di libri non si configura come affidamento di un complesso di attività funzionali alla gestione della biblioteca, ma costituisce una singola prestazione di servizio autonomamente resa e, pertanto, imponibile ai fini IVA.
Fonte: www.seac.it
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