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Novità Iva
3 Dicembre 2011

Servizi resi da una societa’ esterna ad un fondo pensione: individuati i criteri per stabilire se e’ applicabile o meno l’esenzione dall’Iva.

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Nella Risoluzione n. 114 del 29 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo alla possibilità di applicare alle prestazioni di servizi fornite del Service di un fondo pensione (società esterna alla quale generalmente viene affidata la gestione amministrativa e contabile del fondo) al fondo medesimo l’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni di servizi relativi alla gestione dei fondi pensione.

Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’Agenzia ha ricordato che per determinare l’applicabilità o meno dell’esenzione in questione, bisogna guardare alla natura delle prestazioni di servizi fornite e non al prestatore del servizio. Così come non assume rilevanza che il servizio sia effettuato mediante strumenti elettronici o manualmente.

Ancora, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, affinchè si possa applicare l’esenzione, devono formare un insieme indistinto, valutato globalmente, che adempia le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l’esenzione, ossia della gestione del fondo.

In questo ambito, è stato escluso che possano fruire della gestione quei servizi che consistono nella fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come la messa a disposizione di un sistema informatico.

Per poter affermare che i servizi forniti dal gestore esterno costituiscono un insieme indistinto, si può far riferimento ad alcuni elementi che riguardano il rapporto contrattuale tra il fondo pensione ed il Service. Ad esempio, può assumere rilevanza la circostanza che sia previsto un corrispettivo globale per le diverse tipologie di servizi forniti dal Service o che la delega allo svolgimento dei servizi sia conferita mediante un unico contratto di appalto.

Inoltre, per poter distinguere i servizi essenziali esenti dalle prestazioni tecniche imponibili, bisogna guardare al grado di responsabilità che il Service assume per i servizi resi. Se la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici si tratta, appunto, di semplici prestazioni tecniche; se, invece, la responsabilità è estesa agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni di gestione, si entra nell’ambito di applicazione dell’esenzione.

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, è che qualora i servizi forniti dal Service al fondo pensione siano riconducibili soltanto ad alcune fasi della gestione amministrativa e contabile del fondo e si configurino come autonome prestazioni di servizi o si concretizzino in mere prestazioni materiali o tecniche, dovranno essere assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria.      

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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