Con Sentenza 26 marzo 2009, n. 7272, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che, a fronte dell’inattendibilità delle spese sostenute da un’impresa per le schede carburante, la detrazione dell’IVA relativa risulta illegittima.
In particolare, tale inattendibilità, che genera una presunzione semplice, si verifica ogniqualvolta le spese indicate siano sproporzionate al tipo di attività ed al parco macchine dell’azienda.
Ne consegue che, provata l’infondatezza delle schede da parte dell’Amministrazione finanziaria, graverà sul contribuente l’onere di provare il contrario, al fine di non perdere la detrazione dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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