NULL
Novità Iva
29 Settembre 2008

Scheda carburante: necessaria la puntuale compilazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 18 luglio 2008, n. 19820, la Corte di Cassazione, riprendendo una posizione ormai consolidata, ha nuovamente ribadito che, per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA la scheda carburante deve essere correttamente compilata, con l’esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa (targa o numero di telaio, dati del soggetto che acquista il carburante e dell’esercente, ubicazione dell’impianto, data di acquisto, importo pagato al lordo IVA, firma dell’esercente, ecc.).

Nel caso di specie, i giudici hanno negato il diritto a detrarre l’IVA in quanto la scheda non indicava la targa del veicolo che ha usufruito del rifornimento di carburante. Secondo la Corte, la mancanza di questo elemento fa venir meno la garanzia di identificazione del veicolo rifornito.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
13 Settembre 2024
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Welfare aziendale e Irpef

Non sono soggetti a tassazione Irpef i rimborsi spese relativi a iniziative di tipo...

13 Settembre 2024
Imposta minima globale: approvate le misure attuative

È stato completato il quadro normativo nazionale per l’imposta minima globale, che...

13 Settembre 2024
Credito d’Imposta piccoli comuni sardi: nuovo codice tributo per F24

Le imprese situate in Sardegna hanno un nuovo codice tributo per i piccoli comuni sardi...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto