NULL
Novità Iva
29 Settembre 2008

Scheda carburante: necessaria la puntuale compilazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 18 luglio 2008, n. 19820, la Corte di Cassazione, riprendendo una posizione ormai consolidata, ha nuovamente ribadito che, per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA la scheda carburante deve essere correttamente compilata, con l’esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa (targa o numero di telaio, dati del soggetto che acquista il carburante e dell’esercente, ubicazione dell’impianto, data di acquisto, importo pagato al lordo IVA, firma dell’esercente, ecc.).

Nel caso di specie, i giudici hanno negato il diritto a detrarre l’IVA in quanto la scheda non indicava la targa del veicolo che ha usufruito del rifornimento di carburante. Secondo la Corte, la mancanza di questo elemento fa venir meno la garanzia di identificazione del veicolo rifornito.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
28 Novembre 2025
Tasse saldo ed acconto: ecco cosa sapere per evitare sanzioni

Tasse saldo ed acconto non versati regolarmente entro la fine di novembre: ecco una...

28 Novembre 2025
Bonus mamme 2025

Il bonus mamme 2025 è un contributo che l’INPS eroga alle mamme lavoratrici nel...

28 Novembre 2025
Bonus edilizi: l’effetto di un’opzione errata

La scelta tra sconto in fattura e cessione del credito deve essere comunicata...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto