Con Sentenza 19 maggio 2009, n. 11549, la Corte di Cassazione ha statuito che la società cooperativa cedente, che assegna beni immobili ai soci, deve rivalersi sugli stessi per il recupero della maggiore IVA accertata.
In particolare, posto che la società cooperativa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, essendo la medesima destinataria dell’accertamento, rimane fermo il principio secondo cui, ai sensi dell’art.18, D.P.R. n. 633/1972, colui il quale effettua una cessione di beni deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario.
Fonte: www.seac.it
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