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Novità Iva
10 Luglio 2010

Risposte ai quesiti sulla nuova disciplina degli elenchi Intrastat

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Con la Circolare del 21.06.2010, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni di carattere generale in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie ed ha risposto ad alcuni quesiti specifici in materia, pervenuti al forum aperto sul suo sito. In particolare, ha affermato che:

– Sono obbligati a presentare gli elenchi Intrastat anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che esercitano attività commerciali solo in via secondaria e non principale. Lo stesso obbligo sussiste in capo agli enti, alle associazioni ed alle altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA, se però identificati ai fini dell’imposta (ad esempio, gli enti tenuti ad identificarsi ai fini IVA perché hanno effettuato acquisiti intracomunitari di beni per un limite che supera i 10.000 euro).

– Devono essere dichiarate tutte le prestazioni rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente, escluse le prestazioni alle quali si applicano specifiche deroghe in tema di territorialità. Devono, inoltre, essere dichiarate tutte le prestazioni tassabili in Italia ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972. Il contribuente non è tenuto a dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’IVA nello Stato del committente, né quelle ricevute da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l’IVA in Italia.

– Se il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dei dati relativi a prestazioni di servizi, rese o ricevute, deve compilare un’apposita dichiarazione, nella quale dovrà riportare come periodo di riferimento il mese o il trimestre nel quale si è verificata l’omissione e dovrà compilare la sezione 3 del modello. Il contribuente che si rende conto di aver commesso errori od omissioni può procedere alla correzione in via immediata, senza dover attendere la scadenza relativa al periodo successivo.    

    

 

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