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Novità Iva
12 Febbraio 2011

Rimborso dell’Iva pagata con la Tia: la giurisdizione e’ del giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie.

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Con la Sentenza n. 2064 del 28 gennaio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate riguardo alla corretta individuazione della giurisdizione in caso di controversia relativa alla richiesta di restituzione dell’Iva corrisposta in occasione del pagamento della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale). La richiesta era stata presentata dal contribuente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 che ha riconosciuto la natura di obbligazione tributaria della Tariffa, escludendo, quindi, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, che la Tariffa medesima, quale tributo, possa essere gravato da un altro tributo (l’Iva).   

Il contribuente ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace, operando, pertanto, la scelta in favore del giudice ordinario. La società convenuta, invece, ha sostenuto che, trattandosi di un rimborso d’imposta, la giurisdizione appartiene al giudice tributario. E’ stato, pertanto, proposto ricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione al fine di ottenere una decisione preventiva e definitiva sulla questione della giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che la controversia in questione deve essere giudicata dal giudice ordinario.

La Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza in materia secondo la quale, in tema di Iva, spetta al giudice ordinario la giurisdizione riguardo alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che ha effettuato la prestazione di servizi o la cessione di beni nel caso nel quale intenda ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli, in via di rivalsa, a causa dell’applicazione di un’aliquota superiore a quella prevista dalla legge. “Poiché, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata”.

Secondo la Corte, tale principio deve trovare applicazione anche quando viene contestato l’intero debito Iva. Si tratta anche in questo caso di una controversia tra privati, alla quale resta estraneo l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario.

Inoltre, non rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell’Iva implichi un accertamento sul fatto che l’imposta sia dovuta o meno e sulla natura dell’obbligo di pagare la Tia. Infatti, nelle controversie tra privati riguardanti la richiesta di rimborso di un’imposta, che si assume essere indebitamente pretesa dalla controparte, il giudice ordinario ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo o di disporre la sospensione del giudizio in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario.

Ancora, la Corte ha affermato che “se manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, così come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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