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Novità Iva
1 Ottobre 2011

Rimborso credito Iva a seguito di chiusura dell’attivita’: la domanda in forma libera deve essere presentata entro due anni.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 18920 del 16 settembre 2011, ha affermato che, in materia di Iva e di rimborso dell’imposta derivante da cessazione dell’attività, una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta non conforme al modello legale (modello VR), non contenente cioè tutti gli elementi necessari stabiliti dalla legge ed indicati nel modello ministeriale, può dirsi regolata in base all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ossia in base a quella norma, a carattere residuale e di chiusura del sistema, che prevede che la domanda di restituzione non prevista da disposizioni specifiche (come la domanda di rimborso non conforme al modello legale) non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.

La Corte di Cassazione ha così dato ragione all’Amministrazione finanziaria riconoscendo che la contribuente che si era limitata ad indicare il credito Iva nella dichiarazione dei redditi, senza utilizzare l’apposito modello VR, ed a presentare una domanda di rimborso in forma libera, avrebbe dovuto rispettare il termine biennale suddetto, e non avrebbe potuto chiedere l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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