Con Sentenza 23 aprile 2009, n. 9668, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora ci sia il rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, si deve ricorrere alle Commissioni tributarie per ottenere il rimborso di somme versate a titolo di IVA, anche se a farne richiesta non è direttamente il contribuente ma un terzo soggetto a cui è stato ceduto il credito (come nel caso, ad esempio, dei contratti di anticipazioni del credito d’imposta).
Secondo la Suprema Corte, infatti: “la domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l’amministrazione abbia esplicitamente o implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito”.
Fonte: www.seac.it
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