Con Sentenza 9 febbraio 2010, n. 2826, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente, che ha versato erroneamente l’IVA su un’operazione soggetta invece ad imposta di registro, ha diritto ad ottenere il rimborso del tributo non dovuto, anche se il cessionario ha aderito alla definizione agevolata.
In virtù dell’autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed Amministrazione finanziaria, di converso, il cessionario ha diritto di domandare al cedente la restituzione della somma pagata in rivalsa ed il Fisco esclude la detrazione dell’IVA dalla dichiarazione del cessionario.
Fonte: www.seac.it
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