Con Risoluzione 31 ottobre 2008, n. 417, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione di azienda o di uno o più rami aziendali tra due soggetti non residenti, che operano ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia, è possibile trasferire sia il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale sia quello maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui quest’ultima produce effetti.
Anche nel caso di specie, dunque, con la cessione d’azienda, la cessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici originariamente in capo alla cedente “estinta”, inclusa la situazione attiva e passiva afferente al rapporto IVA, senza che sia necessario osservare la procedura formale di cessione dei crediti IVA di cui all’articolo 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale