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Novità Iva
11 Marzo 2011

Rimborsi Iva senza prestazione di garanzie per i contribuenti virtuosi. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Circolare n. 10 del 4 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle condizioni di ammissibilità dell’erogazione di rimborsi Iva senza prestazione di garanzie.

E’ stato dapprima richiamato l’articolo 38-bis, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 che prevede l’esonero dalla prestazione di garanzie per i contribuenti “virtuosi”, ossia per quei contribuenti che soddisfano determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità indicate dalla legge.

Il comma ottavo del medesimo articolo prevede, inoltre, che l’ammontare del rimborso erogabile senza prestazione di garanzie non può eccedere il 100 % della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente alla richiesta e deve essere assunto al netto dei rimborsi corrisposti nello stesso periodo senza prestazione di garanzie.

Il dubbio principale che è stato manifestato all’Agenzia è se nel calcolo del suddetto limite del rimborso erogabile si debba tener conto anche delle compensazioni effettuate dal contribuente nel biennio precedente e dei versamenti dei contributi Inps eseguiti mediante pagamento diretto.

L’Agenzia, nella Circolare in questione, ha precisato che nel calcolo del limite del rimborso erogabile senza garanzie bisogna tener conto di tutti i versamenti eseguiti sia mediante il pagamento diretto della somma dovuta, sia mediante la compensazione.

Inoltre, concorrono al calcolo dell’ammontare dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti i versamenti dei contributi Inps effettuati mediante modello F24 anche attraverso la compensazione con crediti di natura tributaria e non tributaria. E concorrono al calcolo dell’ammontare dei rimborsi eseguiti nel biennio precedente i rimborsi dei contributi Inps materialmente erogati ed i crediti relativi ai contributi Inps utilizzati in compensazione mediante modello F24.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che l’esonero dall’obbligo di prestare garanzie di cui all’articolo 38-bis, settimo ed ottavo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 non può cumularsi con l’esonero relativo ai rimborsi in conto fiscale disposto nel caso in cui il rimborso non sia superiore al 10 % dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti alla richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati).

Sono, infine, esclusi dall’obbligo di prestazione di garanzie i soggetti ai quali spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a 10 milioni della vecchie Lire (5.164,57 Euro). Limite che va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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