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Novità Iva
14 Maggio 2011

Rimborsi Iva: la mancata prestazione delle garanzie non prolunga i tempi per l’accertamento.

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Con la Circolare n. 17 del 6 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle ipotesi nelle quali sia stato richiesto un rimborso Iva ed il contribuente non abbia prestato le relative garanzie. In particolare, sono state esaminate distintamente la procedura ordinaria e quella semplificata di esecuzione dei rimborsi.

L’Agenzia ha precisato che l’atto di garanzia non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell’istanza, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso. Si tratta, infatti, di un atto volto a salvaguardare gli interessi dell’Erario qualora sia accertata, in altra sede, la non spettanza della somma rimborsata ed è ininfluente ai fini dell’accertamento e della rettifica della dichiarazione dalla quale risulta il credito Iva.

L’eventuale mancata prestazione della garanzia non è, quindi, idonea a prolungare il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non vi è sospensione dei termini di decadenza dell’accertamento, prevista, invece, nell’ipotesi di mancata trasmissione dei documenti richiesti nella fase istruttoria.

L’Agenzia ha affermato, inoltre, che la garanzia è destinata a cessare o a divenire superflua, se non prestata originariamente, qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile. Una volta divenuta incontestabile l’annualità alla quale il rimborso si riferisce, per decadenza dei termini di accertamento, il rimborso medesimo deve essere comunque erogato, anche senza garanzia.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che, anche in caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito, presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione.

 

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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