Con due distinte Risoluzioni, entrambe datate 28 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la corretta applicazione del meccanismo del reverse charge.
Si segnalano, di seguito, le precisazioni contenute in ciascuna di esse:
- Risoluzione n. 113: per l’applicazione del reverse charge è necessario fare riferimento all’attività effettivamente svolta dal subappaltatore nell’ambito del contratto di appalto. Se tale attività è riconducibile al comparto delle costruzioni (sezione F) va applicata l’inversione contabile anche se essa non costituisce attività abituale del subappaltare;
- Risoluzione n. 111: i contratti stipulati tra un particolare general contractor (nel caso di specie consorzi) e consorzi terzi per la realizzazione di un’opera non sono assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile in quanto non sono inquadrabili come contratti di subappalto, ma come contratti di appalto. Ciò è altresì confermato dalla Finanziaria 2008 che, a decorrere dal 1º febbraio 2008 esclude l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nei confronti in un contraente generale.
Fonte: www.seac.it
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