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Novità Iva
7 Gennaio 2011

Reverse charge sui cellulari e sui microprocessori. Al via dal 1 aprile 2011 e rimane escluso il commercio al dettaglio.

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Con la Circolare n. 59 del 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di cellulari e di microprocessori, a seguito della Decisione del Consiglio Europeo del 22 novembre 2010 (news letter Misterfisco del 29 novembre 2010).

Si ricorda che il meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge) prevede che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato a versare l’imposta. Ciò avviene in deroga alla regola generale secondo la quale il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni (o la prestazione di servizi).

Il meccanismo dell’inversione contabile riguarderà in Italia, oltre ai telefoni cellulari, i componenti dei personal computer che costituiscono dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che l’obbligo dell’inversione contabile, data la finalità che ne è alla base (ossia di evitare l’evasione dell’Iva da parte degli operatori economici che vendono determinati prodotti, nell’ambito generalmente di una serie di cessioni relative allo stesso prodotto), trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, nell’ambito del quale, invece, le cessioni si caratterizzano per la coincidenza tra la figura del cessionario e quella dell’utilizzatore finale del bene.   

Inoltre, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi. Se, invece, il contribuente minimo è colui che assume la posizione di cessionario, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quanto al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che essa non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione del Consiglio (25 novembre 2010). Inoltre, deve tenersi conto dei tempi necessari ai contribuenti per modificare le procedure gestionali. Così, è stato stabilito che il meccanismo dell’inversione contabile sarà applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

Nella Circolare sono, altresì, specificate le sanzioni che verranno applicate in caso di violazioni della nuova disciplina.    

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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