Con Circolare 12 maggio 2008, n. 43, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale ai fini IVA applicabile alle cessioni nel comparto dei rifiuti e dei rottami.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il regime dell’inversione contabile si applica alle cessioni di rottame anche lavorato, a patto che, dopo il processo di lavorazione, mantenga la natura di rifiuto o sottoprodotto della trasformazione.
Inoltre, la novità importante è che, tra i beni ai quali si applica il meccanismo del reverse charge, rientrano non solo i rottami, ma anche il materiale qualificabile come rottame e derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
Infine, l’Agenzia chiarisce che possono usufruire dell’aliquota agevolata del 10% nel settore dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti: l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma; lavorazioni eseguite sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma; operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico.
Fonte: www.seac.it
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