Con Risoluzione 25 ottobre 2007, n. 303, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito all’ambito soggettivo di applicazione del reverse charge.
Nello specifico ha disposto che tale meccanismo deve essere applicato anche ai contratti di “franchising di servizi” aventi per oggetto prestazioni nel settore edile. Ciò in quanto il contratto, pur essendo di franchising, è in tale ipotesi riconducibile agli istituti dell’appalto/subappalto; si ha infatti, in capo al franchisee (che nel caso in esame è il soggetto imprenditore edile), l’obbligo di realizzare un’opera edile con responsabilità di risultato a favore del franchisor (che nel caso in esame è soggetto appaltatore).
Fonte: www.seac.it
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