Con Risoluzione 14 marzo 2008, n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei rapporti di subappalto tra società di costruzioni e società immobiliari operanti nel settore edile, il meccanismo del reverse charge si applica anche nell’ipotesi in cui tra l’appaltatore ed il committente sussista un contratto di vendita di cosa futura.
L’Agenzia ribadisce che le prestazioni rese da una società di costruzioni a favore di una società immobiliare di investimento sono da assoggettare ad inversione contabile nel momento in cui entrambe le società appartengono al settore edile ed il loro rapporto è regolato da un contratto di subappalto.
Tale meccanismo, pertanto, si applica anche nel particolare caso in cui tra la società di investimento (appaltante) e l’acquirente (committente) sia stato stipulato un contratto di vendita di cosa futura purchè l’acquirente destinatario dell’opera sia conosciuto fin dall’inizio.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale