Con Risoluzione 13 luglio 2007, n. 172, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile IVA.
Nel caso oggetto di interpello, una Società svolge in via prevalente attività di produzione e posa in opera rientrante in determinato codice ATECOFIN 2004, mentre in via secondaria svolge attività di costruzione rientrante in un codice diverso. L’Agenzia ha espresso, al riguardo alcune considerazioni:
- il meccanismo del reverse charge si applica solo in caso di subappalto e non in riferimento all’attività di fornitura con posa in opera;
- ciò che rileva è l’attività effettivamente svolta, indipendentemente dal codice ATECOFIN comunicato all’Agenzia delle Entrate; allo stesso modo per qualificare un negozio giuridico come contratto d’appalto, è necessario verificare la volontà delle parti e gli effetti prodotti dal contratto stesso, e non limitarsi alla denominazione giuridica del rapporto.
Fonte: www.seac.it
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