NULL
Novità Iva
29 Novembre 2008

Rettifica IVA in caso di impossibilità sopravvenuta alla prestazione: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 21 novembre 2008, n. 449, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al presupposto e al termine necessari per l’emissione della nota di variazione, di cui all’articolo 26, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972, in caso di sequestro di beni aziendali che implichi la risoluzione del contratto tra due società per impossibilità sopravvenuta di eseguire le prestazioni.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il commissionario può emettere nota di variazione dell’imponibile IVA e portare in detrazione l’imposta assolta, anche senza necessità della relativa dichiarazione, nonostante sia decorso più di un anno dall’emissione delle fatture, nel solo caso in cui non sia ancora decorso il termine ultimo di emissione della nota, coincidente con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla data di esecuzione del sequestro.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto