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Novità Iva
17 Dicembre 2010

Regime particolare dell’Iva sui margini per le agenzie di viaggi: non si applica alla vendita isolata di biglietti di spettacoli

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Con la Sentenza del 9 dicembre 2010, riferita al procedimento C-31/10, la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito delle indicazioni riguardo all’ambito di applicazione del regime Iva particolare previsto, dall’art. 26 della Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, per le agenzie di viaggi, con riferimento in particolare alla vendita di biglietti di spettacoli (biglietti di ingresso all’Opera) da parte, appunto, di un’agenzia di viaggi.

Il regime Iva delle agenzie di viaggi prevede che per tutte le prestazioni di servizio fornite per la realizzazione del viaggio si consideri come base imponibile il margine conseguito dall’agenzia, ossia la differenza tra l’importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell’Iva, ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali prestazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.   

Nel caso specifico sottoposto all’esame della Corte Europea, un’agenzia di viaggi tedesca aveva acquistato biglietti di spettacoli del Teatro dell’Opera di Dresda e li aveva rivenduti in nome e per conto proprio ad acquirenti finali, sia unitamente ad altri servizi da essa prestati, come servizi di alloggio o visite guidate, sia senza nessun altro servizio. La posizione assunta dall’agenzia di viaggi è che anche ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti dell’Opera, non accompagnata da ulteriori servizi, possa essere applicata l’Iva secondo il regime particolare dell’imposta sui margini. Ciò anche alla luce della circostanza che la vendita di questi biglietti rientrerebbe comunque in un ventaglio di offerte, che comprende diversi servizi di viaggio, e che, quindi, potrebbe essere considerata come “prestazione di viaggio”.  

La Corte ha precisato che dall’esame della normativa comunitaria in materia emerge che, per beneficiare del regime particolare, la prestazione dell’agenzia di viaggi deve essere finalizzata alla realizzazione di un viaggio. Inoltre, l’art. 26 della Sesta Direttiva costituisce un’eccezione al regime generale dell’Iva che, pertanto, deve essere applicato nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del suo obiettivo, ossia l’obiettivo di adeguare le norme in materia alla specificità dell’attività delle agenzie di viaggi.  

Qualora, quindi, la prestazione effettuata dall’agenzia di viaggi non sia accompagnata da prestazioni di viaggio non deve applicarsi l’art. 26 della Sesta Direttiva. Ciò anche per evitare una distorsione della concorrenza che si verificherebbe se una stessa attività (la vendita di biglietti di spettacoli) fosse assoggettata ad imposta in maniera diversa a seconda che l’operatore economico che svolge quest’attività sia o meno un’agenzia di viaggi. 

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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