L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 93 del 13 dicembre 2013, ha risposto al quesito posto da una cooperativa sociale, tramite interpello, riguardo alla possibilità di scegliere tra il regime Iva di esenzione e l’assoggettamento ad Iva con aliquota agevolata, in caso di svolgimento di prestazioni socio-sanitarie.
In particolare, la cooperativa sociale istante aveva come oggetto della propria attività l’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali.
In tale materia, risultano rilevanti le modifiche alla normativa Iva introdotte dalla Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e con effetti per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2013.
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è quella secondo la quale la cooperativa istante dovrà applicare l’imposta con aliquota Iva del 10 %, se le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2013. Mentre dovrà essere applicata l’aliquota Iva del 4 % o il regime di esenzione se le prestazioni sono rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale stipulati entro il 31 dicembre 2013.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra i contratti ai quali sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 228 del 2012, vi sono anche gli accordi intercorsi tra la cooperativa sociale istante e l’Asl competente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.