L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 24 gennaio 2007, n. 6, ha risposto all’istanza di interpello proposta dall’università telematica Pegaso in merito all’interpretazione dell’art. 10, comma 20, D.P.R. n. 633/1972.
L’Amministrazione finanziaria ha fornito i seguenti chiarimenti:
- l’attività di formazione, anche a distanza, offerta dalle università rientrano nelle attività esenti IVA, solo se tali enti pubblici sono regolarmente riconosciuti e autorizzati dal ministero competente;
- ai servizi resi da società esterne, anche se risultano strumentali all’attività di formazione svolte dalla università, non è possibile applicare il regime dell’esenzione IVA in quanto costituiscono prestazioni autonome e distinte dalle prestazioni didattiche;
- sono detraibili, nei limiti dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, le tasse e i contributi universitari versati dagli studenti per l’iscrizione alle università anche se non sono statali.
Fonte: www.seac.it
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