NULL
Novità Iva
25 Febbraio 2008

Regime IVA cessioni di fabbricati ad uso abitativo: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 21 febbraio 2008, n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile al particolare caso di ristrutturazione di fabbricato strumentale, successivamente trasformato in unità abitativa e ceduto come tale.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di immobili ad uso abitativo, risultanti da frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale, se effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione della ristrutturazione, è imponibile ai fini IVA e non comporta la rettifica della detrazione. Diversamente, qualora la cessione dovesse avvenire oltre tale termine, l’operazione è esente ai fini IVA; il cedente deve quindi procedere alla rettifica della detrazione del tributo sostenuto per gli interventi di ristrutturazione.

Infine, l’Agenzia fa presente che in questo caso non opera l’indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1, in quanto la ristrutturazione è stata realizzata su immobili strumentali per natura e solo successivamente destinati ad uso abitativo.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
11 Ottobre 2025
Regole fiscali sul lavoro sportivo: l’Agenzia scioglie i dubbi

30 settembre 2025 L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una recente consulenza...

11 Ottobre 2025
Sequestri fiscali e ipoteche: ecco le strategie difensive per proteggere la tua azienda

Ecco una guida utile volta ad analizzare l’istituto delle misure cautelari...

11 Ottobre 2025
Vendita di titoli per spettacoli: nuove regole per le biglietterie online

Più semplici le procedure di identificazione degli utenti 26 settembre 2025 –...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto