La Risoluzione n. 219 del 5.12.2003 emessa dall’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti le modalità per il recupero dell’Iva nel caso un cliente abbia optato per il recesso nei confronti di una vendita con la clausola “30 giorni per ripensarciâ€, chiedendone il rimborso o un “buono per acquistoâ€.
Se la società venditrice aveva emesso una fattura per la vendita, questa è obbligata poi ad emettere una nota di variazione come da art. 26 del Dpr 633/1972.
Se invece la società venditrice aveva emesso lo scontrino fiscale, ed il cliente intende chiedere il rimborso di quanto pagato, allora la società deve emettere uno scontrino fiscale compilato nella sola voce “rimborsi per restituzione merce venduta†e con un totale avente segno negativo, annotando poi il numero identificativo della pratica di reso. Ciò va poi riportato sia sul registro dei corrispettivi (in diminuzione dell’importo giornaliero), sia sullo scontrino di chiusura giornaliero del giorno in cui avviene il rimborso.