Con Sentenza 19 gennaio 2010, n. 735, la Corte di Cassazione ha stabilito che è indebita la detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi effettivamente sostenuti.
Infatti, l’emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione va qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev’essere versata l’IVA.
La prova dell’esistenza, inerenza e competenza del costo grava sul contribuente e gli elementi probatori da lui forniti devono essere certi e precisi; pertanto, non è sufficiente affermare che l’impresa abbia comunque acquistato i beni fatturati da soggetti differenti da quelli indicati in fatture.
Fonte: www.seac.it
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