Con Risoluzione 5 novembre 2009, n. 274, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, la vendita on line dei beni consegnati tramite vettore o spedizioniere (il cosiddetto commercio elettronico indiretto), segue la stessa disciplina prevista per le vendite per corrispondenza; pertanto, non deve essere emessa fattura (salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione) né sussiste l’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. Tuttavia, i corrispettivi delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro (art. 24, D.P.R. n. 633/1972).
L’Amministrazione finanziaria ha poi ulteriormente precisato che, in caso di restituzione della merce, la variazione in diminuzione (art. 26, D.P.R. n. 633/1972) interessa esclusivamente le operazioni documentate con fattura, mentre per le cessioni effettuate senza certificazione fiscale, al fine di garantire la tracciabilità, occorre conservare i documenti dai quali risultino le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il codice del bene acquistato e il codice di reso.
Infine, se l’acquisto on line è effettuato dai clienti comunitari, non soggetti passivi d’imposta nei propri Stati di residenza, si applica la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie (art. 41, D.L. n. 331/1993).
Fonte: www.seac.it
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