L’Avvocato generale presso al Corte di Giustizia UE, nelle Conclusioni 15 dicembre 2005, relative ai procedimenti riuniti C-443/04 e C-444/04 afferma che è nella piena autonomia degli Stati membri definire le prestazione mediche che sono espressione della professione sanitaria, ai fini dell’esenzione IVA.
Nelle medesime Conclusioni, tuttavia, precisa anche che tali definizioni devono essere sufficientemente ampie da comprendere anche metodi alternativi e interdisciplinari che sono comunemente riconosciuti come prestazioni mediche (es.: omeopatia, terapia manuale, ecc.).
Fonte: www.seac.it