Con Risoluzione 22 febbraio 2008, n. 59, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito del Ministero della giustizia, ha precisato che le prestazioni fornite da un avvocato italiano nei confronti di un soggetto extracomunitario, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, rispondono al presupposto di territorialità e, pertanto, sono assoggettate a IVA.
Secondo l’Agenzia, la prestazione resa dai legali italiani è direttamente riconducibile allo Stato quale soggetto committente; è pertanto da considerarsi territorialmente rilevante in Italia e soggetta all’IVA con aliquota ordinaria del 20%.
Fonte: www.seac.it
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