Con Risoluzione 6 ottobre 2008, n. 372, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha chiarito che, il soggetto appaltatore, al quale è stato affidato l’incarico di costruire un bene, successivamente preso in uso, senza acquisirne la proprietà, non può iscriverlo tra i propri beni ammortizzabili.
Pertanto, non spetta il diritto al rimborso dell’IVA a credito relativa ai costi di realizzazione dell’opera.
L’Agenzia, infatti, ricorda che il diritto al rimborso del credito è limitato all’imposta relativa all’acquisto e importazione dei soli beni ammortizzabili.
Fonte: www.seac.it
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