Con la Risoluzione n. 63 del 9 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito postole mediante interpello riguardo al trattamento fiscale ai fini Iva da applicare agli acquisti effettuati dal personale di Eurogendfor, ossia la Forza di gendarmeria europea, istituita in forza di un Trattato ratificato in Italia con la Legge n. 84 del 14 maggio 2010 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, in virtù delle disposizioni del Trattato predetto, debba applicarsi il regime di non imponibilità sia agli acquisti di consistente importo di beni e servizi effettuati da Eurogendfor per uso ufficiale, sia agli acquisti di consistente importo effettuati dal personale in forza al Quartier Generale Permanente dell’organismo militare internazionale in questione.
Per considerare come consistente l’acquisto, occorre prendere come riferimento il limite di 300,00 Euro.
Per beneficiare del regime di non imponibilità previsto per gli acquisti effettuati dal personale, l’acquirente deve presentare copia di un’istanza, inoltrata alle autorità compenenti, dalla quale risultino dettagliatamente i beni per i quali si richiede il beneficio e dalla quale risulti che i beni presentano i requisiti previsti dall’articolo 20 del Trattato istitutivo.
Un analogo modello dovrà essere compilato anche nel caso in cui sia l’organismo ad effettuare direttamente gli acquisti di importo consistente per uso ufficiale. In questo caso, il modello sarà compilato dal CoESPU, ossia il Center of Excellence for Stability Police Units, con sede a Vicenza, tramite il quale la nazione ospitante (l’Italia) sostiene i membri dello Stato Maggiore della Forza di Gendarmeria Europea.
Una copia della dichiarazione sarà trattenuta dal fornitore di beni o servizi che potrà emettere regolarmente fattura in regime di non imponibilità, indicando anche la norma di riferimento del Trattato istitutivo, mentre una copia sarà conservata presso gli Uffici dell’organismo militare internazionale.
Il personale potrà sempre cedere, in un secondo momento, a titolo oneroso o gratuito, senza che via sia un limite temporale, i beni acquistati in regime di non imponibilità.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.