Con Risoluzione 3 luglio 2007, n. 149, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla portata dell’art. 10, comma 8-ter, n. 22, D.P.R. n. 633/1972 che considera, tra gli altri, operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto i servizi inerenti alla visita ai musei, gallerie, ecc..
Secondo l’Agenzia, rientrano nell’agevolazione solamente le prestazioni inerenti la visita, come, ad esempio, la fornitura di audioguide (si veda al riguardo la Risoluzione n. 30/2007).
Non può, invece, considerarsi rientrante nell’ambito di applicazione della norma agevolativa, i servizi resi da una società cooperativa, sulla base di un apposito contratto d’appalto, consistenti in una molteplicità di funzioni (integrazione del personale addetto alla sorveglianza, gestione del guardaroba, facchinaggio, pulizia, ecc.).
Fonte: www.seac.it
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