La Corte di Cassazione, con sentenza 11 giugno 2008, n. 15395, nell’accogliere il ricorso, ha stabilito che è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria fornisca qualche indizio circa l’inesistenza delle operazioni per le quali sono state emesse delle fatture, in materia di IVA, per invertire l’onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione finanziaria non sia in possesso di alcun elemento presuntivo di colpevolezza, l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sul fisco.
Fonte: www.seac.it
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