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Novità Iva
10 Dicembre 2011

Omissione della fattura e mancata regolarizzazione dell’operazione: il recupero dell’Iva nei confronti del cessionario o del committente non e’ piu’ applicabile.

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Nella Circolare n. 52 del 2 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo alla gestione delle controversie relative all’applicazione della disciplina, introdotta a partire dal 1° aprile 1988, in materia di sanzioni Iva per le ipotesi di acquisto di beni o servizi senza emissione della fattura nei termini di legge o con emissione di una fattura irregolare da parte dell’altro contraente, qualora il cessionario o il committente non abbiano provveduto a regolarizzare l’operazione.

La nuova normativa ha previsto che, nei casi di omessa regolarizzazione, non venga più operato il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario o del committente, recupero previsto dalla normativa applicata in precedenza.

Con una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 1999, era stato precisato che, per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1988, doveva continuare ad essere applicata la vecchia normativa e, quindi, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dovevano continuare a recuperare l’imposta nei confronti del cessionario. Tale recupero, infatti, doveva essere considerato effettuato a titolo di imposizione fiscale e non a titolo di sanzione amministrativa e, dunque, doveva essere sottratto al principio del favor rei.

Si ricorda che il principio del favor rei prevede che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione stabilisce una sanzione di entità diversa rispetto a quella prevista dalla legge emanata successivamente, deve applicarsi la disposizione più favorevole per il contribuente, a meno che la pena non sia divenuta definitiva.
 
La Corte di Cassazione, in numerose sentenze, ha, però, affermato che il pagamento in questione deve essere considerato a titolo di sanzione e non di imposizione fiscale. Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito, in due Sentenze del 27 dicembre 2010, che l’obbligo del cessionario o committente di pagare l’Iva in caso di mancata trasmissione della fattura ed omesso pagamento da parte del cedente o fornitore del servizio ha natura di sanzione ed è, quindi, applicabile la nuova disciplina sanzionatoria più favorevole.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 2 dicembre 2011, ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione in materia, ed è giunta alla conclusione che non è più opportuno proseguire nella coltivazione delle controversie che sono sorte in questo ambito (naturalmente, sempre che l’Amministrazione finanziaria non possa sostenere altre questioni).

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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