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Novità Iva
5 Ottobre 2013

Omesso versamento dell’Iva: scatta la presunzione se sussiste una notevole differenza tra le rimanenze di magazzino della fine di un esercizio e quelle della fine dell’esercizio successivo.

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Nella Sentenza n. 39096 del 23 settembre 2013, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto che possa presumersi la commissione del reato di omesso versamento dell’Iva qualora vi sia una fortissima svalutazione delle rimanenze di magazzino tra la fine di un anno (nel caso di specie, il 2005) e la fine dell’anno successivo (2006).

Fatto rilevante, nella questione esaminata dalla Suprema Corte, è anche la circostanza che il collegio sindacale aveva espresso parere negativo all’approvazione del bilancio, ritenendo che l’amministratore, poi indagato per il predetto reato, non avesse fornito idonea documentazione giustificativa del decremento delle rimanenze.

Secondo la Corte di Cassazione non assume alcun rilievo lo stato di difficoltà finanziaria nel quale eventualmente versa l’impresa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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