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Novità Iva
14 Gennaio 2012

Obbligo di comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti per lo spesometro effettuate mediante carte di credito: emanate le disposizioni di attuazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, con il quale è stato introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore ai 3.600 Euro il cui pagamento venga effettuato con carte di credito, di debito o prepagate.

I dati relativi alle operazioni in questione dovranno essere trasmessi per via telematica. Per le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 6 luglio (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 98/2011) ed il 31 dicembre 2011, la comunicazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2012, mentre quelle compiute a partire dall’anno 2012 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Inoltre, nel Provvedimento in questione è stato precisato che, entro il termine del 30 aprile 2012, gli operatori finanziari dovranno anche comunicare all’Anagrafe tributaria, in riferimento al periodo compreso tra il 6 luglio ed il 31 dicembre 2011, il codice fiscale dei soggetti associati o con i quali hanno concluso un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale.

Entro il medesimo termine, dovranno, altresì, essere comunicate le modifiche eventualmente verificatesi riguardo alle informazioni predette.

Inoltre, è stato ricordato che i file inviati per le comunicazioni in questione possono essere oggetto di annullamento entro trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle comunicazioni. Può essere, altresì, trasmessa una comunicazione in sostituzione di altra precedentemente inviata per lo stesso periodo di riferimento, purché entro trenta giorni dalla ricezione del file da sostituire.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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