Con Sentenza 6 maggio 2009, n. 10384, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla movimentazione dei conti correnti bancari dell’attività svolta in regime di IVA.
Seconda la Suprema Corte la supposizione per cui le voci risultanti dai conti bancari sono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti ai sensi dell’art. 54, D.P.R. n. 633/1972, a condizione che il contribuente non provi che dette voci sono considerate nelle dichiarazioni e che si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, permettendo di imputare i movimenti bancari allo svolgimento dell’attività in regime di IVA, e di definire gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti.
Fonte: www.seac.it
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