Tra i primi chiarimenti alle disposizioni di cui al D.L. n. 262/2006, forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 19 gennaio 2006, n. 1, spiccano quelli dettati in ordine alle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 31, al regime di esonero previsto in agricoltura. In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che:
- l’adesione al regime di esonero fa venire meno tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell’obbligo di numerazione/conservazione delle fatture e delle bollette doganali. I committenti/cessionari dei prodotti acquistati dal produttore in esonero devono pertanto emettere autofattura;
- il regime di esonero trova applicazione nei confronti dei produttori agricoli che nell’anno precedente hanno conseguito (o prevedono di conseguire) un volume di affari al massimo pari a 7.000 euro. A tale previsione consegue l’abrogazione del limite, pari a euro 7.746,85, che era previsto per i produttori agricoli operanti in comuni di montagna con meno di 1.000 abitanti o nelle zone normativamente individuate con meno di 500 abitanti;
- l’adesione al regime di esonero fa venire meno la soggettività passiva IRAP;
- l’efficacia delle modifiche al regime decorrono dal 1º gennaio 2007;
- i produttori agricoli che possono accedere all’esonero in esame sono esclusi dalla possibilità di accedere al nuovo regime della franchigia.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale