Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di esecuzione dei rimborsi Iva.
In particolare, riguardo alla richiesta dei rimborsi Iva, è stato precisato che questa deve avvenire tramite presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva o della dichiarazione unificata. A partire dal 1° febbraio 2011, infatti, è possibile richiedere i rimborsi Iva direttamente nella dichiarazione annuale, compilando il nuovo quadro VR, senza che sia più necessario presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione.
Al momento della presentazione della dichiarazione, il richiedente potrà scegliere per l’erogazione del rimborso in conto fiscale. In quest’ultimo caso, entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’agente della riscossione presso il quale il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alla richiesta di rimborso.
A tal proposito, con il medesimo Provvedimento sono state approvate le tecniche specifiche relative alle modalità di scambio delle informazioni tecniche tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione.
Nel Provvedimento viene, altresì, precisato che l’agente della riscossione, entro dieci giorni dalla comunicazione dei dati relativi al rimborso, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una garanzia. Quindi, provvede all’erogazione del rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall’intestatario del conto fiscale.
Se il contribuente non sceglie la strada del conto fiscale, il rimborso verrà erogato secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 20, comma 4-bis, del Decreto interministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567.
L’Agenzia ha, infine, chiarito che le modalità di rimborso indicate nel Provvedimento vengono
applicate a partire dai rimborsi richiesti con le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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