NULL
Novità Iva
26 Gennaio 2013

Medicinali ed apparecchi medici: la Corte di Giustizia UE precisa le condizioni per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza del 17 gennaio 2013, relativa alla causa C-360/11, si è pronunciata riguardo ad una questione relativa all’Iva e, in particolare, riguardo alla compatibilità con la normativa comunitaria dell’applicazione, da parte della Spagna, dell’aliquota Iva ridotta a:

– le sostanze medicinali utilizzate abitualmente ed in modo idoneo per la produzione di medicinali;

– i dispositivi medici, agli apparecchi ed agli strumenti che possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare e curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali, e che non sono, però, normalmente destinati ad alleviare e curare invalidità;

– gli strumenti ed ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati, essenzialmente o principalmente, per alleviare le disabilità fisiche degli animali;

– gli strumenti ed ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli essere umani e che non sono, però, destinati all’uso personale esclusivo degli invalidi.

La normativa comunitaria prevede per gli Stati membri la possibilità di assoggettare ad un’aliquota Iva ridotta:

i prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari;

– gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi.

In primo luogo, la Commissione Europea, che ha presentato il ricorso dinanzi alla Corte Europea, ha proposto di considerare la nozione di “prodotti farmaceutici” analoga a quella di “medicinale”.

La Corte di Giustizia, invece, ha precisato che la nozione di “prodotto farmaceutico“, pur comprendendo la nozione di “medicinale”, deve essere interpretata attribuendo ad essa un significato più ampio rispetto alla nozione di “medicinale”. Prodotti farmaceutici non sono soltanto i medicinali, ma anche altre preparazioni e prodotti farmaceutici, come ovatte, garze, bende e prodotti simili.

Però, la normativa comunitaria, che individua i prodotti farmaceutici ai quali è applicabile l’aliquota Iva ridotta, fa riferimento a prodotti finiti, che possono essere utilizzati direttamente dal consumatore finale, non comprendendo, quindi, i prodotti utilizzabili per la produzione di medicinali, i quali di norma vengono ulteriormente trasformati.

La prima conclusione espressa dalla Corte Europea è stata, quindi, che la normativa comunitaria consente l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta alle sostanze medicinali soltanto nei limiti in cui esse siano idonee ad essere utilizzate direttamente dal consumatore finale per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

L’altro aspetto evidenziato dalla Commissione Europea riguarda la non previsione espressa, da parte della normativa comunitaria, dell’applicabilità di un’aliquota Iva ridotta ai dispositivi medici, al materiale, agli strumenti ed agli apparecchi destinati all’uso generale (si fa riferimento sempre all’uso personale esclusivo da parte degli invalidi), e destinati ad uso veterinario.


Le ipotesi previste dalla normativa spagnola potrebbero, però, rientrare nell’ambito dei prodotti farmaceutici e, così, essere assoggettati ad un’aliquota Iva ridotta, conformemente alla normativa comunitaria.

La Corte di Giustizia Europea, però, ha escluso che la nozione di prodotto farmaceutico possa comprendere ogni dispositivo, strumento, materiale o apparecchio per uso medico generale, come sostenuto dallo Stato spagnolo.

La seconda conclusione espressa dalla Corte Europea è stata, quindi, che le disposizioni comunitarie non consentono l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi ed agli strumenti che possono essere utilizzati esclusivamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare e curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali.

Ancora, secondo quanto affermato dai giudici della Corte di Giustizia Europea, le disposizioni comunitarie non consentono l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta agli strumenti ed ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli animali.

Infine, la Corte Europea ha riconosciuto che l’aliquota Iva ridotta non può essere applicata, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, neanche agli strumenti ed ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli essere umani, che non sono però destinati all’uso personale ed esclusivo degli invalidi. Si tratta, ad esempio, dei dispositivi medici di uso generale utilizzati dagli ospedali e dai professionisti dei servizi sanitari.

Lo Stato spagnolo è risultato essere, quindi, la parte soccombente nel giudizio ed è stato condannato al pagamento delle relative spese.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto