Nella Risoluzione n. 96 del 17 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito alla questione dell’applicazione dell’esenzione Iva alla professione di massofisioterapista.
L’istante ha evidenziato che l’esenzione dall’Iva è già prevista per i massofisioterapisti con formazione triennale. Ritiene che vi sia una disparità di trattamento ingiustificata e che l’esenzione dall’Iva debba essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge e con le medesime mansioni dei massofisioterapisti con formazione triennale.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in base alle quali il diploma di massofisioterapista con formazione triennale è equiparato al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista (che fornisce prestazioni esenti dall’Iva) soltanto se conseguito anteriormente al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della Legge n. 42 del 1999 in materia di professioni sanitarie).
I possessori di un titolo di massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività sia in regime libero professionale, sia come dipendenti presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non possono usufruire, nel caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione dall’Iva.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è applicabile il regime dell’esenzione Iva soltanto ai massofisioterapisti con formazione triennale il cui titolo è stato conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.