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Novità Iva
17 Settembre 2011

Manifestazione della volonta’ di effettuare operazioni intracomunitarie e inserimento nell’archivio Vies: nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 39 del 1° agosto 2011, si è occupata nuovamente delle misure introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, in materia di operazioni intracomunitarie ed archivio VIES.

L’Agenzia ha, in primo luogo, trattato alcune questioni relative all’ambito soggettivo di applicazione delle novità normative. Tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio italiano, o vi istituiscono una stabile organizzazione, e intendono porre in essere operazioni intracomunitarie devono manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, o in un momento successivo se l’esigenza subentra successivamente, la volontà di effettuare tali operazioni al fine di essere inclusi nell’archivio VIES.

Tale manifestazione di volontà deve essere espressa anche dai contribuenti minimi qualora intendano effettuare degli acquisti intracomunitari. Non può dirsi, infatti, che tali soggetti compiano delle cessioni intracomunitarie, ma delle operazioni attive con applicazione dell’Iva interna. Possono comunque essere tenuti all’iscrizione nell’archivio
VIES se effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa.

E’ stato, inoltre, precisato che i soggetti già titolari di partita Iva devono manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie mediante un’apposita istanza, redatta secondo un modello allegato alla Circolare, che deve essere presentata ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere presentata direttamente, mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Per coloro che non intendono più porre in essere operazioni intracomunitarie e, quindi, intendono non far più parte dell’archivio VIES, sussiste l’obbligo di manifestare tale volontà mediante apposita istanza, anch’essa predisposta secondo un modello allegato alla Circolare, da presentare presso uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Alle istanze presentate a mezzo raccomandata o PEC non sottoscritta digitalmente deve sempre essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante.

Riguardo ai tempi della procedura conseguente alla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l’Agenzia ha ricordato che entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, se tale manifestazione di volontà è inserita nella dichiarazione di inizio attività, o dalla data di ricezione della relativa istanza, gli uffici competenti per le attività di controllo ai fini Iva procedono all’analisi propedeutica all’inserimento della posizione nell’archivio VIES.

Se dall’esame preliminare emergono degli elementi di rischio di finalità evasive o di frode, viene emesso un provvedimento motivato di diniego che impedisce l’inserimento nell’archivio. Se non interviene il provvedimento di diniego, invece, il soggetto richiedente viene automaticamente inserito nell’archivio.

L’Agenzia ha, però, altresì precisato che, successivamente all’inserimento nell’archivio VIES, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza, gli uffici competenti procedono ad ulteriori specifici approfondimenti. Se, nell’ambito di questo controllo, emergono degli elementi di rischio, l’ufficio emette un provvedimento motivato di revoca dell’inclusione nell’archivio.

L’Agenzia ha evidenziato come solo a seguito dell’inclusione nell’archivio VIES si è legittimati ad effettuare operazioni intracomunitarie. Di conseguenza, eventuali operazioni compiute nei trenta giorni successivi alla richiesta, o dopo il diniego o la revoca, non possono essere considerate comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. Tale sanzione non è comunque applicabile alle eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione della Circolare del 1° agosto.

I provvedimenti di diniego e di revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla notificazione al contribuente.

Nella Circolare è, inoltre, precisato che nei provvedimenti di diniego e di revoca devono essere inseriti alcuni elementi essenziali, come l’indicazione dell’ufficio che ha emanato l’atto, le norme legislative ed i provvedimenti in base ai quali è stato emanato, il dispositivo, il luogo, la data, la sottoscrizione del responsabile della struttura che ha emanato l’atto, l’organo dinanzi al quale può essere impugnato il provvedimento, il responsabile del procedimento. Deve, altresì, essere data la possibilità di un contraddittorio con il contribuente.

I soggetti che avevano già presentato la dichiarazione di inizio attività alla data del 31 maggio 2010 vengono inclusi automaticamente nell’archivio VIES, tranne quelli che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie negli ultimi due anni (2009 e 2010) o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività tra il 31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011 vengono inseriti automaticamente nell’archivio VIES se hanno manifestato, in tale dichiarazione, la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie o se hanno effettuato tali operazioni nel secondo semestre 2010 presentando i relativi elenchi riepilogativi.

Coloro che in base ai predetti criteri sono stati esclusi automaticamente dall’inserimento nell’archivio possono comunque manifestare la volontà di effettuare le operazioni intracomunitarie e presentare l’apposita istanza per
entrare a far parte dell’archivio VIES.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli uffici, per tutti i soggetti inclusi automaticamente nell’archivio, dovranno procedere ad una verifica analoga a quella che generalmente viene effettuata entro i sei mesi successivi alla ricezione dell’istanza e che porta eventualmente alla revoca dell’inserimento nell’archivio. Il termine per questa verifica era stato fissato inizialmente al 31 luglio 2011, ma, dato il numero elevato di posizioni inserite automaticamente nell’archivio, è stata prevista la possibilità di rinviare tale termine al 31 dicembre 2011.

L’Agenzia ha, infine, rilevato nella Circolare che, in sede di sistemazione dell’archivio VIES, possono non essere stati inclusi dei soggetti che possedevano i requisiti per farne parte. Ciò perchè il sistema informatico rilevava delle irregolarità che, in realtà, erano dei comportamenti conseguenti ad esoneri previsti da particolari regimi di appartenenza. Per queste posizioni, gli uffici dell’Agenzia, su segnalazione degli interessati, hanno provveduto al tempestivo reinserimento nell’archivio, con una retrodatazione al 29 dicembre 2010, e con il rilascio di una apposita certificazione, qualora gli interessati avessero la necessità di documentare la presenza nell’archivio anche prima di tale data.

Gli uffici dell’Agenzia non potranno prendere in considerazione le richieste di inserimento nell’archivio, presentate a seguito della rilevazione delle suddette disfunzioni, e le richieste di rilascio delle suddette certificazioni, successivamente alla data del 30 settembre 2011. Ciò in quanto l’Agenzia ha ritenuto che i contribuenti abbiano avuto un tempo adeguato per verificare il loro inserimento nell’archivio VIES e per segnalare le eventuali disfunzioni.
                    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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