Con Risoluzione 6 giugno 2008, n. 232, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo in caso di operazione di scissione parziale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la holding esterna al gruppo che ne acquisisce il controllo a seguito dell’operazione di scissione parziale e che svolge un’attività diversa da quella della società scissa, non può subentrare in automatico ed immediatamente nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
La motivazione è che la società beneficiaria non soddisfa uno dei requisiti previsti dalla normativa, ovvero il requisito del possesso della maggioranza delle azioni o quote delle società partecipate fin dall’inizio dell’anno solare precedente.
Fonte: www.seac.it
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