Con Sentenza n. 51/2006, la CTR Lombardia, Sezione X, ha interpretato il testo dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972 in merito alla nomina del rappresentante fiscale in Italia da parte di un soggetto non residente secondo le intenzioni del legislatore, anziché conformemente al testo letterale.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria negava il rimborso IVA ad un soggetto non residente in quanto questi aveva provveduto a nominare il proprio rappresentante legale in Italia solo successivamente all’effettuazione delle operazioni; l’art. 17, D.P.R. n. 633/1972 dispone, invece, che “la nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione“.
Secondo la Commissione la norma non va letta in maniera rigida in base al solo testo letterale, ma va considerata la reale intenzione del legislatore che, in questo caso, consiste nel disciplinare un aspetto prettamente probatorio, anziché pratico. Il ritardo, purché, chiaramente, non eccedente i limiti della ragionevolezza, va considerato una irregolarità formale e non sostanziale.
Fonte: www.seac.it
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