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Novità Iva
3 Maggio 2013

Legge di Stabilita’ 2013: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novita’ in materia di Iva.

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Nella Circolare n. 12 del 3 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge di Stabilità 2013.

In particolare, riguardo alla disciplina dell’Iva, mettiamo in evidenza le seguenti novità trattate nella Circolare:

– riguardo alla determinazione della base imponibile dell’Iva, è stata confermata la disposizione che prevede che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione. La nuova formulazione della norma prevede, però, che, qualora non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio da prendere in considerazione è il giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione. E’ stato precisato che la conversione in Euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere effettuata sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

– sono previste delle modifiche ai criteri di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti. L’attuale norma prevede che, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo situato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente deve adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 (meccanismo dell’inversione contabile).

Prima di questa formulazione della norma, era previsto che l’adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione predetti, ed il conseguente assolvimento dell’imposta, fosse effettuato da parte del committente italiano esclusivamente per le prestazioni di servizi generiche rese da un operatore comunitario.

Ora, la procedura di assolvimento dell’Iva in questione riguarda sia le cessioni di beni, diverse dagli acquisti intracomunitari (per i quali continua ad essere applicata la relativa disciplina), sia tutte le prestazioni di servizi (non solo quelle generiche) rese da un operatore comunitario in Italia.

– sono previste delle modifiche alla determinazione del volume d’affari.

In particolare, dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo non stabilito in Italia, pur essendo operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, devono essere considerate rilevanti ai fini della determinazione del volume d’affari.

Inoltre, ai fini della determinazione del volume d’affari, occorrerà tener conto di tutte le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, nonostante non siano assoggettate all’imposta per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972. Alla luce della nuova disciplina, l’obbligo di emissione della fattura, sia pur senza l’indicazione dell’ammontare dell’imposta, ma con l’indicazione della causa per la quale viene emessa, riguarda, in particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10 nn. da 1 a 4 e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea (deve essere riportata l’annotazione “inversione contabile” e la relativa norma comunitaria o nazionale) e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell’Unione Europea (con annotazione “operazione non soggetta”).

Restano escluse dal volume d’affari le cessioni dei beni ammortizzabili consistenti nei diritti di brevetto industriale e nei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno e nelle concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

– sono previste diverse modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni socio – assistenziali rese dalle cooperative sociali.

– è previsto l’assoggettamento ad Iva, a partire dal 1° gennaio 2013, dei servizi di gestione individuale degli strumenti finanziari, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Prima, questi servizi beneficiavano del regime di esenzione dall’imposta.

– sono previste diverse modifiche in materia di fatturazione, a seguito del recepimento della normativa comunitaria in materia.

Secondo la nuova normativa, la fattura elettronica deve garantire i requisiti di autenticità dell’origine, di integrità del contenuto e di leggibilità e questi requisiti possono essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente. La fattura elettronica si considera emessa quando viene messa a disposizione del cessionario o del committente, e ciò può avvenire, ad esempio, direttamente sul sito dell’emittente.

Riguardo al contenuto della fattura, cartacea o elettronica che sia, è ricordato il venir meno dell’obbligo di numerare le fatture in ordine progressivo per anno solare.

Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente, se si tratta di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato nel quale è stabilito, nel caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato dell’Unione Europea; il codice fiscale nel caso in cui il cessionario o il committente, residente o domiciliato in Italia, non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Inoltre, nelle fatture in lingua straniera, sia l’imposta, che l’imponibile devono essere indicati in Euro (non solo l’imposta).

Riguardo al momento di emissione della fattura, resta ferma la regola generale secondo la quale la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Sono ampliate, però, le ipotesi nelle quali è possibile derogare a tale regola. Tra le ipotesi di deroga, ricordiamo: in caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (ipotesi già prevista dalla precedente normativa) ed in caso di prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (nuova ipotesi), effettuate nel medesimo mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, con l’indicazione del dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni.

E’ stata, inoltre, introdotta la nuova disciplina della fattura semplificata. Questa fattura è prevista in caso di ammontare complessivo non superiore a 100 Euro ed in caso di fattura di rettifica (nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta), a prescindere dall’ammontare. In questa modalità di fatturazione, devono essere indicati la data di emissione, il numero progressivo, le generalità del soggetto cedente o prestatore, il numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore, le generalità del soggetto cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale o il numero di partita Iva), la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta o dei dati che permettono di calcolarla, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate (in caso di rettifica).

– sono state introdotte, infine, alcune modifiche alla disciplina in tema di operazioni intracomunitarie. In particolare, è stato previsto che il momento di effettuazione della cessione e dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto. Prima, invece, il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario veniva considerato coincidente con quello della consegna del bene in Italia al cessionario o a terzi per suo conto o, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, con il momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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