NULL
Novità Iva
14 Maggio 2010

La mancata applicazione del reverse charge non è una violazione meramente formale: Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 maggio 2010, n. 10819, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata applicazione dell’IVA mediante la modalità del reverse charge va sanzionata “ordinariamente”, in quanto non integra una violazione meramente formale, anche nel caso in cui non ne derivi un debito per l’erario.

In attuazione dei principi statuiti dalla Corte di giustizia dell’Ue con la Sentenza C-95/07 (Ecotrade), i giudici della Suprema Corte hanno comunque ribadito l’esigenza di riconoscere il diritto alla detrazione dell’imposta, qualora siano stati rispettati gli obblighi sostanziali previsti dalla normativa IVA, anche se qualche obbligo formale risulta omesso.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
3 Luglio 2026
Come si compila il Quadro M del Modello 730/2026

In questa guida fiscale vediamo come si compila il quadro M del Modello 730/2026, il...

3 Luglio 2026
Contributo spedizioni extra UE: il pagamento dei 2 euro parte dal 1° ottobre 2026

L'entrata in vigore del contributo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra...

3 Luglio 2026
Bonus carburanti 2026: il credito d’imposta si estende trasporto passeggeri e agli NCC

Il bonus carburanti 2026 amplia il proprio raggio d'azione e coinvolge anche il settore...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto