L’Agenzia delle Entrate ha emanato le Risoluzioni 1º febbraio 2007, n. 15 e n. 16 riguardo la territorialità ai fini IVA di cui all’art. 7, D.P.R. n. 633/1972 e l’applicazione dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Con la Risoluzione n. 15/2007, viene stabilito che per quanto riguarda il criterio di territorialità ai fini IVA, la classificazione di una nave secondo le norme del registro navale italiano non consiste in una prestazione a carattere scientifico, ma può essere fatta rientrare tra le perizie o le consulenze, di cui all’art. 7, comma 4, lett. b), oppure alle lettere d) ed e) del comma medesimo.
Con Risoluzione n. 16/2007, l’Agenzia, prendendo le mosse dalla Circolare n. 328/1997, afferma che la dispensa degli adempimenti di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti in base all’opzione di cui all’art. 36-bis, pur determinando il divieto di detrazione (anche in caso di operazioni imponibili) al momento dell’acquisto dei beni, non rende ammissibile, per le successive cessioni, l’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-quinquies.
Fonte: www.seac.it
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