Con Risoluzione 23 aprile 2009, n. 108, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime dei minimi introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che i contribuenti che svolgono operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale per legge (ad es. le prestazioni di calzolai, tassisti, cessioni di tabacchi, ecc.) e che aderiscono al regime dei minimi, possono continuare ad avvalersi di tale semplificazione.
In tal caso, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi sarà adempiuto tramite annotazione degli incassi in un apposito registro cronologico, attraverso cui l’Amministrazione finanziaria potrà controllare il rispetto del limite di 30.000 euro, requisito necessario per permanere nel regime agevolato.
Fonte: www.seac.it
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