Con Risoluzione 17 dicembre 2008, n, 480, l’Agenzia delle Entrate si e espressa in merito al trattamento ai fini dell’imposta di registro ed ai fini IVA degli atti con i quali un ente pubblico economico subentrato all’Istituto di case popolari (Iacp), concede in uso gli alloggi ai conduttori.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’atto con il quale l’ente pubblico assegna gli alloggi popolari rientra tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, D.P.R. n. 633/72, poiché riconducibili tra “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili“, ma è assimilabile ad un contratto di locazione. Pertanto, sebbene il contratto sia rilevante ai fini IVA, è esente dall’imposta.
Ai fini dell’imposta di registro, gli atti in esame scontano l’imposta proporzionale al 2% in quanto locazioni esenti.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale